DEFINIZIONE AGEVOLATA “AVVISI BONARI”
- bellamacinateresa
- 16 gen 2023
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Con la circolare n. 1 del 13 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riguardo alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, cosiddetti “avvisi bonari”.
Si premette che la definizione agevolata degli avvisi bonari e delle relative rateazioni si articola in tre differenti misure.
La prima: le somme richieste al contribuente con avviso bonario per gli anni 2019, 2020 e 2021, anche se notificato dopo il 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento di una sanzione ridotta al 3% anziché al 10%, fermo restando l’obbligo di versare la totalità delle imposte e degli interessi.
La seconda: gli avvisi bonari relativi anche ad annualità precedenti, per i quali al 1° gennaio 2023 sia ancora in corso il pagamento rateale, possono essere definiti con sanzione ridotta al 3%. In questo caso la definizione agevolata riguarda solo le rate in scadenza dopo il 1° gennaio 2023. La terza misura ha invece carattere strutturale: modificando l’art. 3-bis comma 1 del D.lgs.. 462/97, che nella formulazione precedente prevedeva la possibilità di chiedere il pagamento in 20 rate, anziché 8 rate, solo per importi superiori a 5.000 euro, il comma 159 della legge di bilancio 2023 stabilisce che gli avvisi bonari possono sempre essere definiti in 20 rate. Ciò premesso, l’Agenzia chiarisce in linea generale che per gli avvisi bonari già notificati e che rientrano nella definizione agevolata, non è previsto l’invio di nuove comunicazioni da parte dell’ente impositore.

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