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PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA




In attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali n. 132 del 18/09/2024 che

introduce il regolamento per il conseguimento della patente a crediti e della circolare n. 4 del

23/09/2024 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la presente Vi forniamo i primi

chiarimenti in merito:

1. SOGGETTI INTERESSATI

Sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che

effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. I soggetti tenuti al possesso della

patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i

lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa

sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad

esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno

Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione

europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008.

Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le

imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente

rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un

documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani. Da ultimo, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

2. REQUISITI

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e

dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n.

241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati,

tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla

normativa vigente”.

A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di

lavoratori (v. infra). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle

lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti

richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

3. MODALITA’ OPERATIVE E TEMPISTICHE

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del

lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno

indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione. Possono presentare la domanda di

rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il

tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1°ottobre p.v.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della

pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello

allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti

richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla

normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC,

all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Si precisa che la trasmissione della

autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della

autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Per quanto sopra espresso, Vi suggeriamo di prendere contatti con la massima urgenza con i

propri Consulenti del lavoro nonché con i propri consulenti della sicurezza sul lavoro.

 
 
 

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