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Codice ATECO del farmacista professionista

Aggiornamento: 18 nov

Negli ultimi anni è aumentato il numero di farmacisti non titolari né soci di farmacia che scelgono di svolgere l’attività come lavoratori autonomi con partita IVA, piuttosto che come dipendenti, attratti dalla maggiore flessibilità e dalla possibilità di conciliare l’impegno professionale con esigenze personali e familiari. Essendo il farmacista un professionista ordinistico iscritto all’Albo, non sussistono vincoli di mono committenza, potendo emettere fattura anche a un’unica farmacia, analogamente ad altre professioni regolamentate come commercialisti, avvocati o ingegneri.


Un fattore determinante nella scelta della partita IVA è il regime forfettario, che permette di tassare il 78% dei compensi percepiti con un’aliquota del 15%, o del 5% nei primi cinque anni di nuova attività, dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati all’Enpaf. Ad esempio, un farmacista forfettario con compensi annui di 50.000 euro ottiene un reddito netto annuo vicino a 40.000 euro, equivalente a circa 3.300 euro mensili. Il regime ordinario IRPEF può comunque essere adottato se più conveniente.


Tuttavia, la partita IVA non garantisce tutele proprie del lavoro subordinato: in caso di malattia o ferie non retribuite, il professionista non percepisce compensi. Inoltre, non si matura il TFR e la contribuzione pensionistica base all’Enpaf è relativamente bassa, poco superiore a 5.000 euro annui, determinando un assegno previdenziale contenuto. È comunque possibile aumentare volontariamente la contribuzione per incrementare la pensione futura. L’Enpaf rappresenta l’unico ente previdenziale obbligatorio per i farmacisti, esonerandoli da contributi INPS.


Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile, che ha modificato il codice di riferimento dei farmacisti professionisti. Fino al 2024 l’attività era ricompresa nel codice 74.90.99 – “Altre attività professionali n.c.a.”; dal 2025 il codice di riferimento diventa 96.99.99 – “Tutte le altre attività varie di servizi alla persona n.c.a.”, come indicato nelle istruzioni agli ISA 2025 (modello DG99U, codice 021). Questa modifica ha impatto diretto sulla classificazione fiscale e sulla compilazione dei modelli dichiarativi dei farmacisti professionisti.

 
 
 

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