Il bilancio per le ASD e le SSD: quali regole applicare per la sua redazione?
- bellamacinateresa
- 6 nov
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 18 nov
Gli enti sportivi dilettantistici sono tenuti alla redazione e approvazione del rendiconto annuale o bilancio, obbligo previsto sia dalla normativa civilistica sia da quella sportiva. Il bilancio costituisce uno strumento essenziale per valutare l’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’ente, rilevante per soci, finanziatori, istituti di credito e altri stakeholder interessati alla solidità e alla trasparenza dell’organizzazione. Inoltre, rappresenta un elemento chiave per la verifica del rispetto del divieto di distribuzione di utili e della democraticità dell’ente.
Per le società sportive dilettantistiche (SSD) organizzate come società di capitali, la redazione del bilancio segue il Codice civile (artt. 2423 ss.), considerando le SSD sempre come soggetti esercitanti attività di impresa. In tal caso, tutte le operazioni attive sono fiscalmente considerate commerciali, salvo eventuale applicazione delle agevolazioni di decommercializzazione per i corrispettivi incassati dai tesserati.
Diversa è la situazione per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), per le quali esiste certezza sull’obbligo di redigere il rendiconto annuale ma non sulle modalità operative. Il Codice civile (art. 20, c.1) e il D.Lgs. n. 36/2021 (art. 7, c.1, lett. f) prevedono l’obbligo di predisposizione del bilancio e delle relative modalità di approvazione statutarie, senza fornire indicazioni dettagliate sulla struttura o sul contenuto del documento. Questa libertà operativa semplifica la compilazione, ma può generare difficoltà nel fornire una rappresentazione chiara e comparabile dei dati economico-finanziari.
A supporto delle ASD, il Documento di ricerca “Schemi di bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche” (Fondazione Nazionale Commercialisti e CNDCEC, 13 dicembre 2023) propone modelli ispirati agli schemi degli enti del Terzo settore, utili a garantire chiarezza espositiva sia formale sia sostanziale, distinguendo correttamente le attività istituzionali dalle attività commerciali, e, all’interno di queste ultime, le operazioni connesse, non connesse e decommercializzate.
In termini di pubblicità, il bilancio delle SSD deve essere depositato presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’approvazione. Al contrario, per le ASD non è prevista la pubblicazione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, salvo in caso di istanza per il riconoscimento della personalità giuridica secondo l’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021.
Il documento di ricerca costituisce, pertanto, un utile strumento operativo per garantire trasparenza, correttezza formale e chiarezza sostanziale nella gestione economico-finanziaria delle associazioni sportive dilettantistiche.


Commenti