Proroga della rottamazione quater: possibile il pagamento entro il 18 dicembre
- bellamacinateresa
- 15 dic 2023
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Con il via libera del Senato alla legge di conversione del decreto Anticipi n. 145/2023 è arrivata la proroga delle scadenze per il versamento della prima e della seconda rata della rottamazione quater.
È l’articolo 4-bis della legge di conversione del decreto n. 145/2023 a disporre il differimento dei termini relativi alla definizione agevolata delle cartelle. In particolare, l’emendamento approvato prevede che: “Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui all’articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembr

e 2023”
Arriva quindi una seconda opportunità per chi non ha pagato entro i termini ordinari le prime due rate della rottamazione quater, pari ad un totale del 20 per cento del debito complessivamente dovuto.
La proroga dei termini consente quindi di non perdere i benefici riconosciuti, che consistono nella cancellazione di sanzioni, interessi e aggio, e sarà possibile continuare versare il debito comunicato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in forma rateale, in un massimo di 18 quote e sulla base di quanto indicato in sede di domanda.
Si ricorda che per chi decade dalla rottamazione quater a causa dell’omesso o insufficiente versamento delle somme dovute è previsto il venir meno dei benefici dell’azzeramento di sanzioni, interessi e aggio, contestualmente al riavvio delle ordinarie attività di riscossione.
I versamenti eventualmente eseguiti sono considerati a titolo di acconto relativamente a quanto complessivamente dovuto e riprendono quindi le attività di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, con il conseguente riavvio di pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
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